Cosa si intende per cosmetovigilanza
Il Ministero della salute definisce la cosmetovigilanza come “l’insieme delle attività per la raccolta e la gestione delle segnalazioni di effetti indesiderabili attribuibili all’uso di un cosmetico, svolte con lo scopo di facilitare la sorveglianza post-marketing e garantire la tutela della salute dei cittadini”.
L’obiettivo della cosmetovigilanza è quindi quello di proteggere la salute dell’utilizzatore finale riducendo la probabilità di effetti indesiderabili causati dall’utilizzo dei prodotti cosmetici. Vediamo ora insieme quali sono le normative in questione che tutelano il consumatore finale.
Quale normativa garantisce la sicurezza dei cosmetici?
Il Regolamento 1223/09 sui cosmetici impone l’obbligo per le “persone responsabili”, cioè coloro il cui nome compare nell’etichetta del cosmetico in questione, di immettere sul mercato un prodotto sicuro per la salute umana. Ai sensi di questa norma, la persona responsabile dovrà quindi effettuare la valutazione della sicurezza del prodotto prima della sua immissione sul mercato.
Un prodotto cosmetico è sottoposto quindi a due stadi di controllo: un primo controllo pre-vendita, con la valutazione della sicurezza nelle normali e prevedibili modalità d’uso, redatta obbligatoriamente prima che un cosmetico venga immesso sul mercato, e un secondo controllo post-vendita attraverso la cosmetovigilanza, che consiste nell’analisi di eventuali effetti indesiderati che possono essere provocati da un cosmetico sul consumatore.
La valutazione della sicurezza è un’analisi approfondita e attenta di tutti gli aspetti del prodotto: la formula, le materie prime, il profilo tossicologico di ogni ingrediente, le quantità di prodotto usate, l’analisi microbiologica dall’acqua di produzione, le modalità di confezionamento e il materiale di packaging utilizzato, l’efficacia del sistema conservante, la stabilità nel tempo. Si effettuano poi eventuali test di irritazione e si procede con le indicazioni da riportare sull’etichetta.
Tutte queste analisi sono effettuate da un professionista, generalmente esterno all’azienda per evitare un conflitto di interessi. Se il prodotto è ritenuto sicuro, viene immesso sul mercato, se non lo è, viene rispedito tutto al mittente con l’indicazione delle criticità sulle quali intervenire per modificare il prodotto.
Una volta superata la valutazione della sicurezza, se un prodotto usato in modo proprio o secondo le indicazioni riportate in etichetta porta all’insorgere di effetti indesiderati, a questo punto si mette in atto l’iter della cosmetovigilanza.
Come segnalare eventi avversi nell’uso di cosmetici
Ma cosa deve fare il consumatore sfortunato che ha avuto une problema causato dall’utilizzo di un prodotto cosmetico? Deve immediatamente segnalarlo all’azienda e/o all’autorità sanitaria competente. Nel momento in cui lo segnala all’azienda, deve prestarsi a una breve intervista, come previsto dal modulo europeo SUE redatto appositamente dalla Commissione, rispondendo onestamente alle domande che gli vengono poste. Una volta che si è appurato che l’effetto avverso è imputabile al cosmetico, il consumatore riceverà consiglio sul da farsi e allo stesso tempo contribuirà a una sicurezza sempre maggiore dei cosmetici immessi sul mercato.
Se il consumatore ritiene che l’effetto avverso sia di una certa severità, o se è semplicemente spaventato e non sa cosa fare, deve recarsi al pronto soccorso. L’iter non sarà dissimile: la cosmetovigilanza, infatti, si applica anche in caso di intervento dell’autorità sanitaria. Se il consumatore si presenta al pronto soccorso con un danno evidentemente riconducibile al cosmetico, il personale sanitario procede d’ufficio con la segnalazione all’autorità sanitaria che a sua volta si rivolgerà alla persona responsabile, sia per informarla, sia per verificare che tutto il processo produttivo del prodotto sia conforme al regolamento.
Discorso a parte va fatto per bimbi e neonati: se per un adulto un arrossamento di una guancia può essere una seccatura che si risolve da sola in qualche ora, accompagnata dal pensiero di cambiare cosmetico, per i bimbi il principio di cautela deve essere sempre imperante. Perciò, se la crema pannolino, l’acqua profumata o il baby bagno provocano al bimbo qualcosa, anche un semplice arrossamento, è buona norma recarsi comunque al pronto soccorso, naturalmente ricordandosi di portare con sé la confezione.
Ogni cosmetico circolante sul territorio europeo è – o almeno dovrebbe essere – registrato su un portale europeo che è accessibile all’autorità sanitaria (CPNP Cosmetic Product Notification Portal). Nel portale sono riportate informazioni sul prodotto, la composizione e un’immagine del packaging: per questo motivo è buona prassi presentarsi ai soccorritori con la confezione del prodotto che si ritiene causa del problema: dal nome corretto del prodotto, dall’identità della persona responsabile e dal confronto con l’immagine, i sanitari possono risalire esattamente e più velocemente a quel prodotto e poterne leggere le informazioni sul CPNP per poter prestare il soccorso più adeguato.
Come rassicurare il consumatore
Ogni prodotto cosmetico è il risultato di uno studio approfondito fatto da diversi professionisti: il primo è il cosmetologo, che studia per anni la cute, le sostanze, le leggi fisiche e chimiche del prodotto e del sistema prodotto/cute e le leggi giuridiche che disciplinano l’argomento e il settore. Poi c’è, frequentemente, il dermatologo, che sottopone il prodotto ad alcuni test per verificarne il potere irritante e l’efficacia.
Infine, come abbiamo visto, c’è il valutatore della sicurezza, che è spesso a sua volta un cosmetologo con approfondite conoscenze tossicologiche, che verifica a priori che il cosmetico sia formulato, prodotto e proposto al consumatore in modo da garantire una ragionevole sicurezza. Tutti questi professionisti hanno un solo scopo: quello di fornire al consumatore un cosmetico ben strutturato, ben prodotto, il più efficace e sicuro possibile.
Una raccomandazione da fare sempre al consumatore è quella di leggere attentamente l’etichetta. Sull’etichetta c’è la modalità d’uso, e su quella modalità d’uso si è fatta la valutazione della sicurezza. Tutte queste indicazioni sono state studiate, valutate e ragionate: se sono state scritte è per tutelare meglio la salute del consumatore, che però deve collaborare e seguirle alla lettera.
Un’ulteriore tutela può essere quella di avere informazioni sulla provenienza del cosmetico: ogni prodotto che circola in Unione Europea, per esempio, deve avere una persona responsabile residente nel territorio europeo che deve aver sottoposto il cosmetico alla valutazione preliminare di sicurezza. Anche queste informazioni saranno indicate in etichetta, e non solo per quanto riguarda la grande distribuzione: esistono, soprattutto in Italia, patria delle mille aziende a conduzione familiare, migliaia di piccole realtà che lavorano molto bene e seguendo le regole, i cui prodotti sono ben fatti e dichiarati sicuri da un esperto.
Insomma, da questo articolo avrete capito che “la cosmetica è una cosa seria“: è anche per questa ragione che ho deciso di intitolare così il manuale che potete acquistare qui: è una guida che aiuta a conoscere le sostanze funzionali utilizzate in cosmetica, a leggere un’etichetta INCI e a riconoscere bufale e fake news che ruotano intorno al mondo della cosmetica.
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Questo post è stato realizzato grazie al contributo della dottoressa Federica Donadelli, un valutatore della sicurezza molto valido che ha già collaborato con Cosmesidoc in passato e che ringraziamo.