La possibilità di allestire cabine estetiche in farmacia non rappresenta una novità, in quanto era già prevista nell’ambito della Legge 1/90 che reca, al comma 2 dell’art.7
“Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l’attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all’articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall’articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l’obbligo dell’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane“.
Quella dell’estetista non è una professione sanitaria e pertanto non vi è incompatibilità tra l’esercizio della farmacia e tale attività. Si può invece andare in parallelo, lavorando insieme per la bellezza oltre che per la salute del cliente.
E’ possibile stipulare accordi lavorativi tra farmacista ed estetista e stabilire i trattamenti più idonei da eseguire purché contestualizzati e attinenti alla sfera salutistica e dell’estetica, rispettando comunque l’ambiente delle farmacie. Le cabine devono essere allestite, chiaramente, secondo normativa vigente rispettando tutti i requisiti igienico-sanitari definiti dalle singole ASL e dai comuni.
La voglia di unificare trattamenti estetici, salute e benessere trova il suo punto di arrivo anche nelle farmacie che potranno avere una connotazione diversa dall’ acquistare solo medicinali per la cura di malattie. Le farmacie potranno presto offrire relax, coccole e benessere mentale. La farmacia diventa quindi il punto di riferimento per la bellezza e il benessere. Concetto molto opinabile chiaramente.
Si afferma maggiormente il concetto di benessere. Stare bene è uno status e come tale va adattato e assecondato alle esigenze del cliente che è sempre più attento e rigoroso in campo di estetica e salute e pare anteporre la cura di sè e del proprio aspetto ad ogni altra cosa!