In base al Regolamento 1223/2009 CE- Articolo 2 la definizione di NANOMATERIALE consiste in:
“ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm.”
I nanomateriali prendono il nome dalle loro strutture minuscole (un nanometro corrisponde a 10-9 metri).hanno dimensioni paragonabili a quelle degli atomi o delle molecole . I nanomateriali presentano proprietà diverse per le caratteristiche fisiche o chimiche, come ad esempio la forma e l’area superficiale.
Alcuni nanomateriali sono in uso ormai da decenni come ad esempio la silice amorfa sintetica utilizzata nel cemento, negli pneumatici e negli alimenti. Altri nanomateriali come ad esempio le nanoparticelle di biossido di titanio sono usate come filtri solari nella preparazione dei prodotti per la protezione della pelle.
L’etichettatura dei cosmetici contententi nanomateriali viene preparata indicando la dicitura «nano» tra parentesi seguita dalla denominazione di tali ingredienti. I tipi di parentesi (brackets) usata possono essere ( ) [ ] { } < >. Il consumatore, quindi, deve essere informato sulla presenza o meno di nanomateriali tramite la composizione INCI presente in etichetta.
Altra cosa da tenere in considerazione, da quando il nuovo Regolamento lo impone, è la notifica al portale CPNP (Cosmetic Product Notification Portal) che ogni fabbricante di prodotti cosmetici è obbligato ad eseguire. Tale portale, consente di ricreare l’identità del prodotto stesso, il quale viene “smascherato” in tutti i suoi aspetti: formula, percentuali di materie prime usate, destinazione d’uso, etichetta, confezione primaria e secondaria. Non manca, quindi, il riferimento anche ai nanomateriali e alla nanonotifica degli stessi.
Il punto è: Cosa notificare?
Prodotti contenenti nanomateriali, ad esclusione di quelli disciplinati nelle liste positive come coloranti, conservanti o filtri UV “Le sostanze presenti nelle liste degli allegati da l III al VI non coprono i nanomateriali, tranne dove specificamente indicato.”
(le voci presenti negli Allegati nell’attuale Direttiva non distinguono tra le forme nano e non-nano di un ingrediente).
Necessità di assicurare che tutti gli attuali usi di nanomateriali, specialmente quelli usati come coloranti, filtri UV e conservanti,siano specificamente coperti negli allegati.
I nanopigmenti come il biossido di titanio (TiO 2 ) e ossido di zinco (ZnO) sono minerali già presenti nel nostro ambiente naturale. Sono utilizzati nelle creme solari per la loro capacità di riflettere e diffondere la luce UV proteggendo così la pelle umana dagli effetti negativi delle radiazioni UV, tra cui il cancro della pelle . In creme solari, nano TiO 2 è presente in grandi cluster la cui dimensione è molto maggiore di 100 nm per garantire una protezione ottimale della pelle.
Recentemente SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) ha espresso delle nuove valutazioni su alcuni ingredienti utilizzati in forma nano.
Si riporta qualche esempio di composto Nano con le nuove valutazioni tratto dal sito: